arte & natura salute, vitalità, ben-essere


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Normative & convenzioni

Chi siamo

STATUTO

Associazione A.S.D. – A.P.S. Culturale e di Ricerca Naturalistica
“ARTE & NATURA
· Salute - Vitalità - Ben-essere”
Come da verbale dell’ Assemblea Straordinaria del 9.4.2006

Art. 1
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile –D. Lgs 460 del 4-12-1997 e Legge n. 383/del 7-12-2000 è costituita l’Associazione A.S.D. – A.P.S. (Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale) Culturale e di ricerca naturalistica “Arte & Natura · Salute-Vitalità-Ben-essere” con sede legale ed amministrativa in Via Stelvio 9 – 20026 Novate Milanese (Mi).
Il logo è rappresentato da un cerchio dove all’ interno è posto un albero composto da una persona che tiene la posizione sulla testa. E’ una posizione di yoga dal nome Sirsasana che in connubio con la natura diventa albero. All’ interno dello stesso cerchio vi è la scritta del nome “Arte & Natura · salute-vitalità-ben-essere” Novate Milanese.
Arte & Natura è una libera associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica, apartitica, aconfessionale e di utilità sociale. E’ retta da principi morali e democraticità della struttura, non persegue finalità di lucro (no-profit). L’elettività delle cariche è gratuita. La sua durata è illimitata, e può essere sciolta se non in base a specifica delibera dell’assemblea straordinaria dei soci. Può avere altre sedi in Italia e all’estero.

Art. 2
SCOPI E FINALITA’

L’ associazione “Arte & Natura · Salute – Vitalità - Ben-essere” nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere la crescita culturale globale ed il benessere psicofisico dei soci attraverso le iniziative formative e di ricerca naturalistica, nonché la pratica delle attività istituzionali: sono intese le attività fisio-motorie e/o sportivo dilettantistiche, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, stages, manifestazioni oltre alla ricerca-lo studio-le iniziative e la promozione sociale attraverso progetti formativi e di aiuto solidale.
Le attività possono essere in proprio o di supporto ai servizi pubblici.
Essa si adopera a contribuire allo sviluppo culturale e civile degli individui attraverso la diffusione di discipline olistiche orientate verso l’elevazione della coscienza, della salute, e del benessere per un mondo più responsabile e consapevole dove amore, pace e giustizia siano segni stabili per una convivenza civile ed a
svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’associazione non persegue finalità agonistiche e/o competitive, inoltre si adopera per aiutare i soggetti meno abbienti.
In particolare l’ Associazione deve conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. ed agli statuti e regolamenti delle Federazioni degli E.P.S. e A.D.S. da esso riconosciute a cui l’ Associazione intende affiliarsi e che ritiene utili per il raggiungimento dei suoi scopi.
E’ compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.
L’attività include la gestione degli impianti e delle attrezzature e può riguardare anche l’organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, campus, corsi tecnici e di aggiornamento, gite sociali.
L’Associazione inoltre, per raggiungere gli scopi sociali potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì-pur non avendo fini di lucro-svolgere delle attività economiche (esempio: gestire un bar o la vendita di materiali ed abbigliamento sportivo, organizzazione di eventi per conto terzi, sponsorizzazione, pubblicità), sia rivolta ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purchè strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali utili andranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento esclusivo delle attività sportive e sociali.
L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti di Promozione stessi e del CONI dovessero adottare suo carico.
Le attività sportive e ludico-formative organizzate dall’ Associazione sono dirette alla promozione della salute individuale e collettiva dei soci e praticanti in totale sintonia con la Legge 376 del 14/12/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.


Art. 3
SOCI – DIRITTI / DOVERI

Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, con le stesse pari opportunità sia nella collaborazione che nelle cariche elettive, purchè in regola con le leggi vigenti dello Stato, e dichiarino di condividerne gli scopi sociali. Per i minorenni è necessario l’assenso di un genitore. Possono essere soci altre Associazioni o Circoli aventi finalità analoghe, nonché Enti Pubblici e privati che perseguano scopi sociali. Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Tutti i soci a qualsiasi titolo e categoria appartengano hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa e di ammissione alle cariche sociali. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per tutti gli associati di maggiore età, il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione. Ogni aderente all’ Associazione ha diritto ad un voto.
Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci Fondatori : sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’ Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari.
Soci Ordinari : sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o in sua vece al Vice presidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione di ratifica al Consiglio Direttivo.
Soci Allievi (atleti) : sono coloro che oltre a quanto previsto al punto b) praticano discipline sportive dilettantistiche o ludico formative.
Soci Onorari : vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o del Vice Presidente coloro che si distinguono per particolari meriti per aver contribuito in maniera rilevante allo sviluppo dell’ Associazione o al raggiungimento degli scopi sociali sia all’interno sia all’esterno dell’Associazione stessa.
Soci Sostenitori : sono coloro che oltre al versamento della quota associativa versano una quota aggiuntiva annua.
Soci Benefattori : sono coloro che, a discrezione del Consiglio Direttivo, oltre al versamento della quota associativa, effettuano una libera donazione di importo significativamente superiore a quella versata dai soci sostenitori. Il titolo di socio benefattore resta comunque a discrezione della volontà del Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’ Associazione.
L’ ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi, che comunque non devono essere verbalizzati.
La qualifica di socio con i connessi diritti/doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione nel libro soci e la consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio, sarà ritenuta approvata e saranno fatti salvi per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o dal Vice Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle Assemblee. Non sono ammessi soci temporanei. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data d’ammissione e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. L’adesione all’ As- sociazione comporta:

Piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
La facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
Il pagamento della tessera e delle quote associative periodiche omnicomprensive a sostegno delle attività istituzionali e servizi nonché dei contributi;
Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’ Associazione.

Il socio può recedere dall’ Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e senza oneri aggiuntivi.
La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

Morosità;
Non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
Quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’ Associazione;
Per comportamento scorretto o per qualunque altro motivo che comporti indegnità;
Per delibera di esclusione presa dal Consiglio Direttivo;
Per dimissioni;
Per decesso;
In caso di controversie su questioni relative a diritti e obblighi degli associati è garantita la facoltà di adire il collegio arbitrale e di presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento. Il Collegio rbaitrale, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l’inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del Socio.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’ Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito o nel rispetto della legge 289 del 2002 art. 90 comma 3 e di liberalità.

Art. 4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONE SOCIALE

Gli organi dell’ Associazione sono:
L’ Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Il Presidente
Collegio Arbitrale

a) LAssemblea dei soci : l’ Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari, allievi, onorari, sostenitori, benefattori i quali hanno diritto di partecipare all’ Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 c.c.) sia nelle Assemblee
Ordinarie che in quelle Straordinarie. Non sono ammesse deleghe per più di un socio. L’ Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’ Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’ anno entro il 30 Novembre per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’ esercizio precedente (settembre/agosto) e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo. L’ Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Direttivo o un decimo degli associati. L’ Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’ Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ ora di distanza dalla prima. L’ Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e restano custoditi nella Sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta affisso all’ albo per venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta, tra l’ altro, all’ Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.
L’ Assemblea Ordinaria elegge il Consiglio Direttivo. Le votazioni dovranno effettuarsi per alzata di mano. Possono avere luogo a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta i due terzi dei soci presenti.
L’ Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito a:


Modifica dello statuto
Scioglimento dell’ Associazione
Trasferimento della sede
Cambio denominazione

Le deliberazioni per la modifica dello Statuto avvengono alla presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti art. 21 del Codice Civile.
Per la delibera di scioglimento si veda l’art. 6

b) Il Consiglio Direttivo : L’ Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di sei membri - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere - eletti liberamente a maggioranza semplice dall’ Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è revocabile e rieleggibile. Il Consiglio è investito dei più ambi poteri per la gestione ordinaria dell‘ Associazione e pertanto potrà compiere in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’ Associazione. Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina dei collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza con la presenza del due terzi dei suoi componenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive e/o di promozione sociale nell’ ambito delle stesse discipline sportivo-dilettantistiche e/o di promozione sociale. Il Consiglio Direttivo può deliberare in caso di necessità di avocare al Segretario la carica di Tesoriere, prepara i bilanci da sottoporre all’ Assemblea dei soci e ne stabilisce la convocazione.
In caso di dimissioni, il Comitato Direttivo deve cooptare il sostituto che dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea seguente la cooptazione, e che durerà in carica fino alla fine del mandato dell’intero Comitato Direttivo. La cooptazione potrà essere effettuata fino a un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva ogni anno l’ elenco dei Soci Fondatori, Ordinari, Allievi, Onorari, Sostenitori, Benefattori iscrivendoli in un apposito registro; approva annualmente il piano delle attività, delibera su qualunque argomento e per qualunque atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo definisce le quote associative annuali ed eventuali quote aggiuntive che potranno essere differenziate in ragione delle diversificate o maggiori attività associative a cui parteciperanno i soci stessi. Il Consiglio redige inoltre il bilancio preventivo ed i regolamenti interni da portare all’ approvazione dell’ Assemblea dei soci.

c) Il Presidente ed il Vicepresidente: Il Presidente dirige l’ Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali dell’ Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’ Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare al Vice presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’ esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente è eletto dall’ Assemblea dei soci e dura in carico un triennio e comunque fino all’ Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l’ Assemblea dei soci provvede a sostituire il Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall’ elezione di questi. Tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Il Presidente non è dipendente dell’ Associazione ma per la sua responsabilità gli si può riconoscere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico attribuitogli anche in base all’ art. 67 del T.U.I.R. lettera m).

Il Segretario : E’ nominato dall’ Assemblea dei soci per un triennio ed è rieleggibile. Il Segretario dirige gli uffici dell’ Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a Lui demandato dal Consiglio dal quale riceve le direttive per lo svolgimento delle sue mansioni. Partecipa alle riunioni dell’ Assemblea e alle sedute del Consiglio avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali. Il Segretario non è dipendente dell’ Associazione ma per la sua responsabilità il Consiglio Direttivo gli può riconoscere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico attribuitogli anche in base all’ art. 67 del T.U.I.R. lettera m).

Il Tesoriere : viene eletto tra i soci e rimane in carica tre anni. Il Tesoriere non è dipendente dell’ Associazione ma per la sua responsabilità il Consiglio Direttivo gli può riconoscere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico attribuitogli anche in base all’ art. 67 del T.U.I.R. lettera m).
Spetta al Tesoriere curare l’incasso delle quote annuali versate dai soci eventualmente sollecitandone il pagamento. Il Tesoriere tiene i registri delle entrate e delle uscite e con delega del Presidente o del Vice presidente può disporre della liquidità risultante dalla provvista bancaria per l’ assolvimento dei compiti di sua competenza. Nella sua opera può essere coadiuvato da una persona di fiducia anche estranea al-
l’ Associazione: in tal caso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo il quale potrà stabilire il compenso per il coadiutore anche professionista; ove nessun compenso sia deliberato, il Tesoriere sarà l’ unico obbligato verso il coadiutore e sarà tenuto a rifondere l’ Associazione per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere al coadiutore. In caso di necessità su delibera del Consiglio Direttivo la carica di tesoriere può essere assegnata al Segretario.


Art. 5
PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

L’ Associazione costituisce il suo patrimonio e trae le sue risorse da:
Quota associativa annuale non frazionabile e non trasmissibile;

Quota onnicomprensiva a sostegno delle attività istituzionali che può essere frazionata a secondo del- l’ esigenza dell’ associato o come recita il regolamento interno;
Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’ Associazione;
Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
Versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati;
Contributi di soggetti pubblici o privati;
Proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati o a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolta in maniera sussidiaria e ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Entrate derivanti da prestazioni di Servizi convenzionati

Durante la vita dell‘ Associazione non possono essere distribuiti tra i Soci ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’ esercizio finanziario va dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno.
Le collaborazioni svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’ Associazione sono, salvo i rimborsi spese e le indennità di trasferta effettuate a titolo assolutamente gratuito o nel rispetto della legge n. 289 del 2002 art. 90 comma 3 e di liberalità. Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita del-
l’ Associazione né all’ atto del suo scioglimento.
Gli eventuali avanzi di gestione, saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


Art. 6
SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea Straordinaria dei soci ed è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o associazioni che perseguono gli stessi fini sociali dell’ Associazione o affini di utilità pubblica sentendo l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190.1 legge 662/96 ed art. 21 del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 7
COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’ Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale. Questo sarà composto di tre membri, designati dal Consiglio Direttivo e scelti tra Soci e Collaboratori. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli Associati e l’ Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.


Art. 8
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto è composto da n. 8 articoli e n. 7 pagine. Le disposizioni contenute entrano in vigore immediatamente. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, allo statuto e ai regolamenti del CONI e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.


Letto, approvato e sottoscritto in Novate Milanese il 29/09/2006

Firma del Segretario Firma del Presidente



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